REGOLAMENTO DI DUBLINO: TUTTO CAMBIA PERCHÉ NULLA CAMBI

Nonostante le novità e lo sbandierato annuncio di voler superare il Regolamento di Dublino da parte della Commissione europea, buona parte di esso viene riproposto nel nuovo Patto sulla migrazione e asilo e lo ritroviamo nella proposta di regolamento “on asylum and migration management” (regolamento sulla gestione dell’Asilo e Migrazione) composto da 75 articoli.

Possiamo definire il regolamento di Dublino, attualmente in vigore, il perno intorno a cui ruota il funzionamento del sistema europeo comune di asilo.

Esso determina quale Stato è competente ad esaminare le  domande di asilo, facendo ricadere gli oneri maggiori, compresi quelli che riguardano l’accoglienza, sul primo paese d’ingresso dell’Unione Europea, come l’Italia, la Grecia, Spagna o Malta.

Pur essendo previsti altri criteri che ritroviamo nella nuova proposta, è proprio il principio del paese di primo ingresso ad essere prevalente e a causare responsabilità sproporzionate e malfunzionamento dell’attuale sistema di gestione europeo dei flussi migratori.

Ci aspettavamo che venisse modificato attraverso la previsione di un meccanismo automatico e obbligatorio di ricollocamento dei richiedenti asilo tra tutti gli Stati Membri. Così non è stato anche perché il Consiglio europeo non è riuscito a raggiungere una posizione comune su questo punto.

Cosa introduce la nuova proposta rispetto ai criteri di Dublino?

Nella nuova proposta quasi tutti i criteri  per stabilire quale paese è responsabile per l’esame di una domanda di protezione internazionale sono identici a quelli stabiliti nel regolamento di Dublino. Sono 5.

Può essere responsabile lo Stato Membro:

– in base all’interesse superiore del minore;

– in cui a un familiare è concessa protezione internazionale o dove la sua domanda è ancora in esame;

– che ha rilasciato un titolo di soggiorno o un visto;

– in cui un istituto di istruzione ha rilasciato un diploma o una qualifica;

– se nessuno di questi criteri si applica, per l’esame della domanda è responsabile ancora una volta lo Stato membro di primo ingresso, a condizione che la domanda sia registrata entro tre anni dall’ingresso.

A differenza di Dublino la nuova proposta aggiunge l’estensione interpretativa del termine “familiare” e il criterio di rilascio di un diploma o qualifica da parte di uno stato membro fra i criteri per stabilire quale paese è responsabile per l’esame di una domanda di protezione internazionale .

Altra novità è rappresentata dai meccanismi di solidarietà “flessibile” che si traducono in differenti forme di sostegno reciproco tra gli Stati  che si adattano a situazioni diverse, come nel caso di sbarco di persone salvate in mare, pressione o rischio di pressione, crisi o forza maggiore. 

La solidarietà si potrà manifestare, come abbiamo visto nel precedente video, con ricollocamenti, rimpatri sponsorizzati e altre forme di sostegno. 

Come funziona il meccanismo di solidarietà quando il sistema di gestione della migrazione di uno Stato Membro è sotto pressione o a rischio di pressione? L’iter prevede:

una prima fase che è quella dell’attivazione: è la Commissione europea, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, a valutare, se il sistema di uno Stato membro è sotto pressione o è a rischio di pressione, e attivare il meccanismo di solidarietà.

La seconda fase è quella della  valutazione delle esigenze: la Commissione individuerà ciò di cui lo Stato Membro ha bisogno e stabilirà in una relazione le misure necessarie, previa consultazione con tale Stato membro, come il numero di ricollocamenti o rimpatri sponsorizzati o altre misure di supporto.

La terza fase è quella di risposta da parte di tutti gli altri Stati membri i quali indicheranno, a loro scelta, in che modo andare incontro alle esigenze dello Stato sotto pressione, indicate nella relazione della Commissione: con un certo numero di ricollocamenti, rimpatri sponsorizzati, una combinazione di entrambi o altro.

Si potrebbe verificare  un’ulteriore ed articolata fase di correzione degli aiuti, se ricevute tutte le risposte, queste si dimostrino essere insufficienti a far fronte alla situazione dello Stato sotto pressione.

Infine con la quarta fase la Commissione, nel termine di due settimane dopo aver ricevuto le risposte dagli Stati membri, prenderà una decisione vincolante in cui stabilirà cosa farà ogni Stato membro per sostenere lo Stato il cui sistema è sotto pressione.

Questo meccanismo asseconda di fatto quei Paesi che sono stati sempre contrari alla ricollocazione e ad un sistema di ripartizione equa delle responsabilità e fa sorgere diversi dubbi:

Considerate le difficoltà esistenti nell’effettuare i rimpatri e la riluttanza di alcuni Stati ad accettare ricollocamenti, avremo certezza che le esigenze dei paesi di primo ingresso verranno soddisfatte in tempi ragionevoli?

 Questi e altri dubbi ora dovranno essere discussi in Parlamento dove verranno presentati emendamenti per migliorare la proposta. Come M5S faremo la nostra parte per avere un sistema che garantisca una concreta, rapida ed equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati Membri, dove vi sia la certezza che gli Stati in prima linea non vengano lasciati soli nella gestione dei flussi migratori.

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