Regolamento Procedure: altri emendamenti del Movimento 5 Stelle

Dopo aver spiegato la proposta della Commissione Europea in materia di richiesta di asilo, abbiamo iniziato ad illustrare alcuni degli emendamenti che abbiamo presentato come gruppo politico e il motivo per cui li abbiamo scritti. In questo post, procediamo alla loro spiegazione

 

Nel precedente post, abbiamo spiegato i primi 30 emendamenti che come Movimento 5 Stelle abbiamo scritto in merito alla proposta della Commissione Europea di Regolamento per una procedura comune in materia di protezione internazionale. Come abbiamo già detto, velocizzare i tempi per stabilire chi necessita di protezione internazionale, garantendo la certezza del diritto ai richiedenti asilo ed evitare spese elevate agli Stati membri,  sono le priorità e le direttrici su cui ci muoviamo. In questo post, affronteremo gli emendamenti che trattano di: reiterazione delle domande; autorità competenti; respingimento delle domande; permesso di soggiorno temporaneo e divise militari.

 

La domanda reiterata è la domanda di protezione internazionale presentata in un qualsiasi Stato membro dopo il rigetto di un un’altra domanda precedente. La Commissione prevede di considerare domanda reiterata anche quella che viene presentata non dopo un rigetto a seguito del suo esame, ma dopo che il richiedete abbia rinunciato alla domanda o l’abbia ritirata. Per fare un esempio pratico, si potrà verificare che un richiedente presenti una domanda, la ritiri e, magari a distanza di anni, la ripresenti. Questa, per la Commissione è una domanda reiterata. Noi riteniamo invece che per considerare reiterata una domanda, essa debba essere basata sui medesimi elementi già oggetto di valutazione della domanda precedente per la quale è stata adottata una decisione definitiva. Per  chi ritira consapevolmente una domanda, riteniamo giusto che la procedura d’esame si fermi, in modo che non continui, con le relative spese per gli Stati, un procedimento a cui neanche il richiedente è più interessato. Ma se, la stessa persona, dopo anni, vorrà ripresentare una domanda di protezione internazionale, è giusto, a nostro avviso, che venga considerata come una ‘prima’ domanda e che vada valutata nel merito, senza considerarla, quindi, ‘domanda reiterata’ da respingere. Una tutela in più per i richiedenti e un costo in meno per gli Stati membri.

 

Per quanto riguarda tutte le le autorità coinvolte nella procedura di asilo (autorità competenti), ogni Stato deve mettere a disposizione risorse adeguate e personale formato. Abbiamo specificato che a ricevere, a registrare le domande e a informare i richiedenti circa le modalità di presentazione delle domande stesse, ma senza avere il potere di decidere nel merito delle domande, siano anche le autorità governative competenti in materia di immigrazione. Abbiamo anche aggiunto la possibilità che le autorità competenti vengano coadiuvate dagli esperti delle associazioni nazionali e internazionali indipendenti iscritte in un apposito registro dello Stato membro competente.

 

La domanda può essere respinta se il migrante si rifiuta di dare i propri dati, non fornisce le impronte digitali e l’immagine del volto, ma abbiamo inserito che sia vietato e sanzionato l’uso della forza per il rilevamento delle impronte digitali o del viso.

Il richiedente è tenuto a informare le autorità competenti dello Stato membro circa la sua residenza o domicilio, il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica. Se necessario, sono previste anche perquisizioni. Tra le informazioni che vengono date al richiedente, abbiamo inserito anche quella che riguarda il diritto all’assistenza legale gratuita in tutte le fasi e gradi della procedura nonchè la possibilità di ricongiungersi con i familiari presenti sul territorio di altri Stati membri, cosa a cui la Commissione non faceva riferimento. Inoltre, abbiamo esteso la possibilità del migrante di comunicare con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR) anche nel caso in cui si trovi in detenzione o in zone di frontiera.

 

Come già detto, l’avvocato o il tutore hanno accesso alle informazioni necessarie per l’esame della domanda dei richiedenti. E’ stato previsto che il diritto a rimanere nel territorio dello Stato membro durante l’analisi della domanda dà diritto a un titolo di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo, Durante l’esame, il richiedente non può recarsi in altri Stati membri ma deve rispettare determinati obblighi. Le autorità accertanti, poi, una volta presa la decisione sulla domanda, la notificano entro 5 giorni lavorativi  sia al richiedente, e nel caso siano legalmente rappresentati da avvocati, tutori o consulenti, anche a quest’ultimi.

 

Per quanto riguarda le autorità, abbiamo inserito un emendamento in cui si prevede che la persona che conduce il colloquio personale sulla ammissibilità merito della domanda o non indossi alcuna uniforme militare o di polizia e che debba essere informata, oltre che su origine culturale, età, sesso, religione, identità di genere e vulneralibilità del richiedente, anche sullo stato generale del Paese di provenienza del migrante.

Il colloquio personale viene registrato e chi lo conduce redige un verbale con gli elementi essenziali. Ovviamente, i dati saranno riservati e i migranti saranno adeguatamente informati circa la registrazione e il suo utilizzo. Sempre in fatto di colloquio personale, inoltre, abbiamo inserito che al richiedente, in fase di conferma, venga data la possibilità di integrare e rettificare alcune spiegazioni e di controllare che tali cambiamenti siano inseriti nel verbale. La mancata conferma non blocca la procedura e il tutore o il legale hanno accesso a tali documenti sempre, anche quando la domanda è analizzata con procedura accelerata. La registrazione resterà per dieci anni, così da permettere una comparazione, in fase di riesame, tra la situazione, economica e politica, passata e attuale, del Paese di provenienza, in modo da avere elementi per comprendere se sussistono ancora le condizioni che hanno motivato la protezione internazionale.

 

Nel testo della Commissione mancava la definizione, e  da noi inserita, di ‘apolide’, tra le categorie di persone che figurano come potenziali beneficiari di protezione internazionale. In questo caso abbiamo preso come riferimento la definizione che degli apolidi dà la Convenzione delle Nazioni Unite (art.41).

 

 

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