Regolamento Procedure: alcuni emendamenti del Movimento5Stelle
Dopo aver spiegato la proposta della Commissione Europea in materia di richiesta di asilo, in questo post illustriamo alcuni degli emendamenti che abbiamo presentato come gruppo politico e il motivo per cui abbiamo ritenuto importante inserire o togliere determinate parti al testo originario
La proposta di Regolamento sulle procedure di asilo, che sostituisce la “direttiva procedure”, mira, come abbiamo già detto, ad uniformare e velocizzare l’iter procedurale per il trattamento delle domande di protezione internazionale in tutti gli Stati membri, garantendo ai richiedenti certezza del diritto e tutela dei diritti fondamentali. Come Movimento 5 Stelle abbiamo ritenuto importante emendare parti della proposta, così da rendere la proposta di regolamento efficace e maggiormente equilibrata. Gli emendamenti che abbiamo presentato sono circa 200 e, con questo e altri post, cercheremo di spiegarli sinteticamente per permettere a tutti una loro migliore comprensione.
Uno degli aspetti procedurali modificati riguarda il colloquio del richiedente asilo. Durante questa fase abbiamo infatti previsto anche la presenza di un mediatore culturale che possa meglio interpretare le esigenze del richiedente. Questo perché il solo servizio dei traduttori, i quali secondo noi devono essere appositamente formati per svolgere al meglio il proprio ruolo, rischia di non coprire tutto l’ampio spettro di necessità, richieste e bisogni che i richiedenti potrebbero mostrare.
Abbiamo proposto che l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite siano fornite al richiedente fin dal momento in cui esprime la volontà di chiedere protezione. E abbiamo anche specificato meglio l’importanza del fatto che i richiedenti siano informati tempestivamente in modo chiaro e semplice, con una lingua che comprendono, circa i loro diritti e obblighi.
Per quanto riguarda i minori, abbiamo inserito sia il principio che questi siano sempre esentati dalla procedura di frontiera sia la regola di non affidare a uno stesso tutore un numero elevato di minori (massimo 20) così da essere sicuri che potrà seguire al meglio i vari casi.
Con un emendamento abbiamo chiesto che, oltre all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e l’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati, le autorità ascoltino anche le organizzazioni governative e non governative sulla situazione politica, sociale ed economica dei paesi di origine. In questo modo si raccoglieranno e valuteranno tutte le informazioni che serviranno ad ottenere una decisione sulla richiesta di protezione internazionale il più possibile obiettiva ed imparziale.
Inoltre, per quanto riguarda i casi in cui si applica un’accelerazione della procedura di esame della domanda, abbiamo cercato di conciliare l’esigenza della celerità con quella di assicurare un esame approfondito ed individuale del merito della richiesta, nonché tutelare i diritti dei richiedenti.
Abbiamo soppresso casi in cui era prevista come obbligatoria la valutazione della ammissibilità delle domande, perché riteniamo che vengano allungati i tempi, con un ulteriore passaggio burocratico, a scapito della rapidità dello svolgimento delle pratiche. E abbiamo anche posto come possibilità, e non obbligo, l’applicazione del concetto di primo Paese di asilo come motivo di inammissibilità, se si può ragionevolmente presumere che un altro Paese accorderebbe protezione al migrante. Allo stesso modo, abbiamo chiesto che il concetto di Paese terzo sicuro non venga associato al Paese di transito, visto l’elevato numero di Stati che il richiedente asilo attraversa durante il suo viaggio, e abbiamo chiesto che il concetto di Paese terzo sicuro si attribuisca solo agli Stati che hanno ratificato e applicato la convenzione di Ginevra del 1951.
Sempre per rendere più rapido il trattamento delle domande, abbiamo inserito la possibilità di applicare la procedura accelerata sia per quelle domande manifestamente infondate, ma anche per quelle che siano, invece, manifestamente fondate. Quindi, anche per quei casi il cui esito sarà di sicuro positivo. E abbiamo chiesto di limitare i casi di applicazione della procedura accelerata solo laddove vi sia la provenienza da un Paese sicuro o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
Per una maggiore tutela del migrante, inoltre, abbiamo chiesto che, nel momento in cui egli ritiri spontaneamente la sua domanda, questa non continui l’iter dell’esame, ma venga respinta per semplice ritiro esplicito. Perché questo? Sia per chiudere velocemente una pratica, sia perché se la si portasse a conclusione, la domanda verrebbe bocciata e, se in futuro il richiedente volesse presentare una nuova domanda, quest’ultima verrebbe considerata domanda reiterata. In tal modo, quindi, garantiamo al richiedentedi poter nuovamente presentare una domanda, se lo vorrà in futuro, senza rischiare che questa venga considerata domanda reiterata ed essere quindi sottoposta a una valutazione più complessa.
Anche il ritiro implicito, ovvero quello che scatta al mancato adempimento di uno degli obblighi imposti al richiedente, non dovrebbe, secondo noi, portare automaticamente al rigetto. Si potrebbe prevedere una semplice sospensione, così da permettere al richiedente di spiegare e dimostrare che l’inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. E, nel caso venisse accertata la buona fede dell’inadempienza, si potrebbe riprendere il corso dell’analisi.
Altro aspetto che sottolineiamo in questo post è il fatto che, secondo noi, si deve arrivare a una compilazione di un elenco comune di Paesi di origine sicuri, valido in tutti gli Stati membri dell’UE, eliminando i vari elenchi nazionali. Per arrivare a questo obiettivo, prevediamo un periodo di transizione di circa tre anni, durante i quali, però, ci deve essere una coerenza tra gli elenchi nazionali e quello europeo: un Paese che l’Unione non considera sicuro non può esserlo per alcuni Stati membri. Per quanto riguarda le modifiche all’elenco dei Paesi di origine sicuri, la Commissione Europea dovrebbe esaminare periodicamente la situazione nei Paesi terzi e, sulla base delle informazioni raccolte da varie istituzioni e, abbiamo aggiunto, da organizzazioni governative e non governative, includerne di nuovi o depennarne alcuni. Anche Parlamento e Consiglio potranno invitare la Commissione a presentare proposte volte a includere, sospendere e/o depennare un paese nell’elenco comune dell’UE dei paesi di origine sicuri.